Risarcimento del Danno

Il risarcimento del danno è un tema disciplinato da vari articoli del Codice Civile e riguarda la violazione di vari tipi di diritto che ogni cittadino possiede, motivo per cui quando si subisce un danno causato da dolo o da colpa di altri si ha diritto ad un risarcimento corrispondente.

L’ambito della responsabilità civile e del risarcimento danni tocca più contesti della vita di una persona e tutti i tipi di danni si dividono sostanzialmente in “danni patrimoniali” e “danni non patrimoniali”. I danni patrimoniali sono sostanzialmente quelli idonei a comportare una perdita economica e sono rappresentati da ciò che in genere può essere direttamente quantificato e monetizzato e riguardano nella sostanza il patrimonio e non la persona. I danni non patrimoniali attenendo la persona e non il patrimonio non comportano direttamente una perdita economica e quindi non possono essere direttamente quantificati e monetizzati.

Lo Studio Legale Viggiano avvalendosi di competenze maturate nell’arco di un trentennio e del costante studio delle norme che regolano il tema dei risarcimenti può adempiere al compito di consulente e dove necessario di assistente per affrontare tutti i tipi di situazioni che possono accadere in tema di riconoscimento del tipo di danno (patrimoniale e non patrimoniale) e in tema di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale da fatto illecito.

 

La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale

La responsabilità contrattuale è derivante da un inesatto adempimento o da un inadempimento di un’obbligazione già esistente tra le parti. Nello specifico a seguito di un mancato o inesatto adempimento, dipendente da cause non imputabili al debitore, (es. “negligenza”), all’obbligazione originaria si sostituisce quella di risarcire il conseguente danno patito dal creditore. Questo tipo di responsabilità va tenuta distinta da quella extracontrattuale che è conseguente alla commissione di un fatto illecito, che lede l’altrui sfera giuridica. In questo caso non sussistendo alcun legame obbligatorio tra le parti solo dopo la commissione del fatto illecito che sorge l’obbligo di risarcimento.

Nel Codice Civile l’art. n. 2043 indica “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” e in sostanza determina che il danno deve essere la conseguenza immediata e diretta di un comportamento non giustificato dall’ordinamento la cui lesione provocata sia giuridicamente apprezzabile.

Il Codice Civile fa riferimento alle varie possibili graduazioni della colpa (colpa lieve e colpa grave) le cui principali differenze di disciplina tra i due tipi di responsabilità riguardano:

  1. la fonte: quella contrattuale è conseguenza di una violazione di un diritto relativo, quella extracontrattuale di un diritto assoluto;
  2. l’onere della prova: mentre in caso di inadempimento è il debitore che deve dimostrare la sua mancanza di colpa, in caso di illecito extracontrattuale, incombe sul danneggiato la prova della colpa dell’autore dell’illecito;
  3. la prescrizione: mentre il diritto al risarcimento dei danni che derivano dall’inadempimento di un’obbligazione si prescrive in dieci anni, quello per i danni da fatto illecito si prescrive in cinque anni;
  4. i danni da risarcire: per la responsabilità contrattuale i danni si possono prevedere al momento in cui sorge l’obbligazione mentre per la responsabilità extracontrattuale si possono anche comprendere i danni non prevedibili al momento del fatto.