Uno dei temi più delicati quando si parla di separazione o divorzio è quello che riguarda l’affidamento dei figli e come ripartire ed esercitare la potestà genitoriale sui figli minorenni, quando i genitori non convivono più. Le stesse regole valgono sia per le coppie di fatto.
In pratica l’interruzione dei rapporti tra genitori non cambia i doveri che entrambi hanno verso i figli. A tal riguardo è il tribunale che decide sull’affidamento, generalmente può essere unaffido condiviso con entrambi i genitori, con residenza principale presso uno dei due, affido alternato quando viene deciso che i figli stazionino alternandosi nelle due abitazioni dei genitori, affido esclusivo quando il giudice assegna ad uno solo dei genitori l’affido dei figli poichè l’altro genitore non è considerato idoneo e contrario all’interesse dei figli.
L’affido condiviso
L’affido condiviso può essere esercitato dai genitori in modo “congiunto” o “disgiunto”. Con questa seconda formula, ciascun genitore è responsabile in toto quando i figli sono con lui. L’affido condiviso disgiunto è utile soprattutto in caso di conflitto, poiché suddivide in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi, ma mantenendoli separati nel tempo e nello spazio.
La legge (art. 155 del Codice civile) stabilisce che “anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. A garantire tale diritto è il giudice stesso.
Sempre il giudice ha l’autorità di decidere a quale coniuge affidare i figli, con esclusivo riferimento all’interesse materiale e morale degli stessi. Obbligatorio è consultare i figli sull’argomento se almeno dodicenni o se capaci di discernere.
Il genitore a cui sono stati affidati i figli ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi, salva diversa disposizione del Tribunale, ma le decisioni di maggiore interesse per i figli devono essere adottate da entrambi i genitori di comune accordo.
Nel pratico, anche il genitore non affidatario ha il diritto e il dovere di partecipare e vigilare sull’educazione e istruzione del figlio, partecipando alle decisioni importanti che riguardano quest’ultimo.