Filiazione

Istituto che stabilisce la tutela immediata ed esclusiva derivante dal rapporto di discendenza tra genitori e figli assegnando ai primi il diritto-dovere ad educarli ed istruirli a prescindere dal loro stato di figli legittimi o naturali.

 

L’ordinamento distingue la filiazione naturale dalla filiazione legittima, tenendo in considerazione che è necessario ben distinguere lo stato sostanziale di filiazione da quello formale che si ottiene in attraverso passaggi e modi differenti.

Lo stato di filiazione di diversifica in funzione del tipo di relazione da cui sono stati procreati i figli:

  • In costanza di matrimonio
  • Fuori dal matrimonio
  • Tra parenti e affini
  • Attraverso l’adozione

 

Queste situazioni contribuiscono tutte a generare un tipo specifico di filiazione:

  1. Figli Legittimiquando il figlio è procreato da genitori uniti in matrimonio (filiazione legittima o filiazione matrimoniale)
  2. Figli Naturaliquando il figlio è procreato da genitori non uniti in matrimonio (filiazione naturale o filiazione extramatrimoniale)
  3. Figli Incestuosiquando il figlio è procreato tra parenti e affini (filiazione incestuosa)
  4. Figli adottatiquando il figlio non viene procreato dalla coppia che si occuperà della sua crescita della sua educazione e istruzione (filiazione adottiva)

 

Presso lo Studio Legale Viggiano a Torino nella cornice del centro storico, a pochi passi dalla centralissima Via Roma e Piazza San Carlo e a pochi metri dalla Stazione Centrale e la fermata della metro “Porta Nuova” avrete modo di approfondire tutte le norme che toccano i temi legati alla filiazione, “legittima” e la filiazione “naturale” e in particolar modo le problematiche che frequentemente nascono sul tema relative il riconoscimento e il disconoscimento.

 

Tutte le questioni delicate che riguardano i rapporti genitori-figli, sono materia di cui lo studio si occupa da oltre 30 anni, le ipotesi di riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di maternità o paternità così come maggiormente le ipotesi di disconoscimento sono i motivi principali delle alterazioni dei rapporti dei soggetti in causa.

 

Inevitabile che le azioni di disconoscimento della paternità prevista nell’art. 235 c. c. generano inevitabilmente una rottura che oltre ad essere giuridica e sopratutto affettiva, motivo per cui presso lo studio legale si è particolarmente attenti e sensibili attraverso azioni che prima di tutto tendono alla tutela della prole.

 

Previa analisi dettagliata del singolo caso lo studio collaborando fianco a fianco con il cliente rappresentato tende ad individuare le soluzioni più idonee alla risoluzione delle problematiche specifiche.

 

Chiedete una consulenza con assoluta fiducia.

 

FILIAZIONE LEGITTIMA

I requisiti necessari per la legittimazione della filiazione legittima sono:

  • La validità del matrimonio tra i due genitori
  • La paternità cioè la procreazione del figlio da parte dell’uomo che si qualifica come il padre
  • La maternità cioè la procreazione del figlio da parte della donna che si qualifica come la madre
  • Il concepimento del figlio durante il matrimonio

 

L’ordinamento presuppone che il padre sia il coniuge della madre che deve aver partorito il figlio durante il matrimonio tenendo conto che dovrà nascere prima di 180 giorni dalla data del matrimonio (durata minima della gestazione) e non devono essere trascorsi 300 giorni dall’annullamento, o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

 

FILIAZIONE NATURALE

I requisiti sono che i figli sono naturali quando nati da genitori non sposati e grazie all’ultima legge sul diritto di famiglia la vecchia dizione di “figlio illegittimo” è stata sostituita con quella attuale di “figlio naturale”.

A tal riguardo si può distinguere tra:

  • Figli Naturali Riconoscibili, quelli procreati da genitori non sposati all’epoca del concepimento (art. 250 c. c.)
  • Figli Naturali Irriconoscibili, quelli cioè procreati da genitori legati tra di loro da vincolo di parentela (anche solo naturale, in linea retta all’infinito e in linea collaterale nel 2° grado) o affinità in linea retta, tranne quando i genitori alla data del concepimento ignorassero il rapporto di parentela tra di loro o che sia dichiarato nullo il matrimonio da cui deriva l’affinita (art. 251 c. c.). Non viene comunque meno il dovere dei genitori ad educare e istruire i figli naturali irriconoscibili