Dal punto di vista della giurisprudenza, i “diritti reali” sono diritti aventi ad oggetto una cosa (dal latino res) immobile o mobile, immateriale o materiale, nella categoria dei diritti reali quindi rientrano tutti quelli legati ad un bene e non sono connessi quindi alla persona, è una casistica molto ampia del diritto civile, relativa tutte le norme che regolano il possesso cose e conseguentemente la proprietà legale delle stesse.
Appare evidente che si tratta di regole che impattano particolarmente nel funzionamento della società, tenendo conto del valore patrimoniale dei singoli beni.
Il diritto di proprietà risulta essere il ampio dei diritti reali riconosciuto anzitutto costituzionalmente dall’art. 42 che prevede che “la proprietà può essere pubblica o privata” e che “la proprietà privata viene riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.
Il Codice Civile determina che “il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico” (art. 832 c.c.).
Le caratteristiche determinanti dei diritti reali sono “l’assolutezza” cioè possono essere fatti valere nei confronti di tutti (“erga omnes”), “il diritto di sequela o di seguito” cioè che continuano anche se venisse trasferita la proprietà a gravare sul bene, “la tipicità” cioè che non possono essere costituiti diritti reali differenti da quelli che sono disciplinati dal Codice Civile.
Il Codice Civile prevede come diritti reali:
- Il diritto di proprietà (ius in rea propria)
- I diritti reali minori anche definiti “diritti reali su cosa altrui” (iura in rea aliena)
I diritti reali su cosa altrui si distinguono a sua volta in:
Diritti reali di godimento (Attribuiscono al titolare il diritto di conseguire direttamente dal bene determinati vantaggi)
- Il diritto reale d’uso
- L’usufrutto
- Il diritto reale d’abitazione
- Le servitù prediali
- Il diritto di superficie
- L’enfiteusi
Diritti reali di garanzia (Attribuiscono al titolare il potere di farsi assegnare con prelazione rispetto agli altri creditori il ricavato dell’alienazione forzata del bene, in caso di mancato adempimento dell’obbligo garantito)
- L’Ipoteca
- Il Pegno
Diritti Reali Minori:
I Diritti Reali di Godimento
- Il diritto reale d’uso: consiste nel diritto di servirsi della cosa e, se è fruttifera, di trarne i frutti per quanto occorre ai bisogni propri e della propria famiglia.
- L’usufrutto: consiste nel diritto di godere della cosa traendone ogni utilità che la stessa può dare, con i limiti stabiliti dal codice, e con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica.
- Il diritto reale d’abitazione: consiste nel diritto all’abitazione di una casa limitatamente ai bisogni propri e della propria famiglia.
- La servitù prediale: diritto reale di godimento che consiste in un peso imposto su di un fondo (detto fondo servente) per l’utilità di un altro fondo (detto fondo dominante) appartenente ad un diverso proprietario.
- Il diritto reale di superficie: consiste nel diritto di costruire o mantenere sul suolo altrui un’opera di cui il superficiario acquisterà la proprietà separata dalla proprietà del suolo che resterà al concedente.
- L’enfiteusi: consiste nell’attribuzione al titolare lo stesso potere di godimento che spetta al proprietario di un fondo, salvo l’obbligo di migliorare il fondo stesso e di versare al proprietario un canone periodico.
Possono sorgere in materia di diritti reali, controversie sia in merito all’acquisto di un diritto che alla titolarità del diritto stesso, così come in merito all’esercizio del diritto.
In questo contesto per i cittadini residenti nella provincia di Torino oltre che nel capoluogo possono avvalersi delle consulenze per privati, professionisti e aziende dello Studio Legale Viggiano di carattere giudiziale e stragiudiziale nel campo del diritto di proprietà.
Diritti Reali di Garanzia
- L’ipoteca: è un diritto reale di garanzia accordato ad un creditore (per esempio una banca) su un bene immobile o bene mobile registrato, senza che il debitore-proprietario del bene, che costituisce la garanzia, ne perda il possesso.
- Il pegno: è un diritto reale di garanzia su un bene altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito. Il pegno si costituisce per contratto e può avere ad oggetto beni mobili o crediti.