In tema di regime patrimoniale della famiglia, con l’attuale legislatura se non viene concordato diversamente prima del matrimonio, il regime sarà quello della comunione dei beni.
Oggetto della comunione sono gli acquisti effettuati dai coniugi insieme o separatamente durante la durata del matrimonio escluso i beni personali.
I “beni personali” come è indicato all’articolo 179 c.c. sono quelli di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento.
Tra i beni personali ci sono:
- I beni acquisiti dopo il matrimonio per effetto di donazioni o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione.
- I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i relativi accessori
- I beni utili all’esercizio della professione del coniuge
- I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno
- La pensione attinente la perdita totale o parziale della capacità lavorativa
- I beni acquistati con il trasferimento dei beni personali sopraelencati o con il loro scambio (a condizione che ciò sia espressamente dichiarato nell’atto d’acquisto)
Rientrano pertanto tra beni personali quelli acquistati prima del matrimonio, mentre per gli acquisti avvenuti dopo il matrimonio l’art. 179 divide i beni che appartengono in ogni caso ad uno dei coniugi dai beni che possono essere, di comune accordo tra i coniugi, esclusi dalla comunione.