Si tratta di un istituto giuridico sviluppato a tutela e protezione dei minori “incapaci” ossia soggetti che non hanno la capacità da soli di compiere atti giuridici rilevanti (capacità di agire).
La “tutela” (art. 357 c. c.) è relativa quelle situazioni di inadeguatezza dei genitori a svolgere ed esercitare le funzioni parentali, la “curatela” (art. 390 e 334 c. c.) viene utilizzata ad assistenza del minore per lo svolgimento di determinati atti solitamente patrimoniale in assenza di valide figure genitoriali.
La figura del Giudice Tutelare presso i tribunali dei minori è incaricata a disporre tali incarichi, che possono essere trasformati a compimento della maggiore età del minore tramite la richiesta attraverso un’apposita istanza al giudice tutelare in una amministrazione di sostegno.
Il minore è considerato portatore d’interessi propri in base alla normativa nazionale (sentenza n. 83/2011) e comunitaria (Convenzione di Strasburgo del 1996 resa esecutiva in Italia con la legge n. 77/2003) e alla nuova legge di riforma della filiazione e di conseguenza nell’ipotesi di conflitto di interesse con i propri genitori la sua tutela avviene previa nomina di legale da parte del Giudice Tutelare dei minori che garantisca allo stesso un’autonoma rappresentanza e difesa anche in giudizio.
Le norme che prevedono la nomina di un curatore speciale per il minore sono:
- Legge n. 149/2001 in vigore da luglio 2007 che ha modificato l’art. 336 c. c. che prevede l’assistenza di un legale difensore sia per i genitori che per i figli, nel giudizio di affievolimento o decadenza della potestà.
- 244 c. c. per l’azione di disconoscimento della paternità.
- 264, 2° comma c. c. per l’impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità da parte del riconosciuto.
- 273 c. c. nell’azione per la dichiarazione di paternità o maternità naturale. art. 320 c. c. ultimo comma per casi di conflitti di ordine patrimoniale tra figli e genitori che esercitano la responsabilità patrimoniale.