Adozioni Nazionali

È un istituto giuridico piuttosto complesso e articolato che consente a un soggetto “adottante” per sua volontà di consentire a un soggetto “adottando” lo status di figlio legittimo.

Tale rapporto ha la possibilità di essere sviluppato tra soggetti maggiori di età e minori così come tra soggetti entrambi maggiorenni (adozione del maggiorenne), sempre nel rispetto dei presupposti che la legge prevede.

Lo Studio Legale Viggiano a Torino, si occupa di questo tema delle adozioni nazionali da oltre 30 anni e ha maturato una esperienza molto estesa su un argomento che ha come presupposto l’obiettivo di garantire i diritti del minore a vedersi assicurata una normale e sana crescita in un nuovo nucleo familiare formato da due nuovi genitori ritenuti idonei al ruolo.

Tale diritto regolato dall’ art. 1 Legge n. 184 del 1983 sostituito nel testo dalla legge n. 149 del 2001, deve essere assicurato senza distinzione di sesso, età, lingua, religione e etnia rispettando l’identità culturale del minore e naturalmente non può contrastare i principi fondamentali dell’ordinamento.

Attraverso una rigorosa verifica della possibilità di recupero della famiglia biologica di provenienza del minore, si giunge alla dichiarazione del suo stato di adottabilità, tenendo in considerazione del fatto che il diritto della famiglia di origine è “assoluto” e contestualmente “relativo” dovendo questa garantire delle condizioni di affettuosità e di accoglienza imprescindibili.

L’interruzione dei rapporti tra l’adottato e la famiglia biologica è in sostanza una soluzione estrema che si rende necessaria quando la frequentazione di questa da parte del minore lo esponga a gravi pericoli per la sua salute psichica e fisica.

Presso lo Studio Legale Viggiano troverete le soluzioni necessarie all’attivazione delle procedure relative all’adozione del minore e sarete consigliati al meglio per raggiungere questo obiettivo.

 

REQUISITI

  • aver contratto matrimonio da almeno tre anni(o poter dimostrare, nel caso il matrimonio sia stato contratto da meno di treno anni, una stabilità del rapporto per il periodo antecedente alla celebrazione e sino al limite di tre anni);
  • non avere in corso un procedimento per la separazione personale o, ancora, non versare in una condizione di separazione di fatto (non possono chiedere l’adozione piena i single);
  • vi deve essere una differenza minima di età rispetto all’adottando di diciotto anni;
  • non deve essere superato il limite di quarantacinque anni di differenza quale massimo;
  • Tale limitazione può comunque essere considerata relativa in quanto qualora il Tribunale per i minorenni accerti che l’impedimento del limite di età e la conseguente mancata adozione costituiscano un danno o un pregiudizio grave e non evitabile per il minore, può sempre non tenerne conto. Può anche essere ignorato qualora solo uno dei coniugi adottanti superi il limite massimo ma non in misura superiore a dieci anni oppure nel caso che la coppia abbia già prole (naturale o adottiva) della quale uno dei componenti sia minore al momento dell’adozione o, ancora, che l’adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già adottato dalla stessa coppia
  • che la coppia sia effettivamente in grado di assicurare l’educazione, l’istruzione ed il mantenimento del minore (o dei minori) che intende adottare;
  • che l’adozione prescinda da specifici requisiti di sesso, razza, etnia ecc.. ecc..
  • che sia stata presentata idonea dichiarazione presso il competente Tribunale per i minorenni (nulla vieta che possano essere proposto più richieste a differenti Tribunali) accompagnata da idonea documentazione;
  • che sia eventualmente prestata la disponibilità all’adozione di fratelli o di minori che si trovino nelle condizioni previste dall’articolo 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n.104.
  • La domanda, cessa di avere i suoi effetti dopo tre anni qualora non intervenga alcun provvedimento. Questo non preclude la possibilità di proporne una nuova.