Interdizione Giuridiziale

Si parla di interdizione giudiziale quando ci si riferisce a una misura di protezione a favore di un minore emancipato, un minore emancipato nell’ultimo anno della sua minore età, un maggiore di età, tutti in condizioni di abituale infermità mentale che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi (art. 414 c.c.).

La sentenza di interdizione giudiziale ha come obiettivo quello di privare della capacità di agire il soggetto verso il quale viene emessa, con la finalità di assicurargli una adeguata protezione.

 

In sostanza l’interdizione determina una situazione a compiere atti giuridici e qualora il soggetto dichiarato interdetto dovesse compierne, questi potranno essere resi nulli dal “tutore” nominato a protezione dello stesso o come prevede l’art. 427 c.c. dai suoi eredi o aventi causa.

Pronunciata con sentenza del Tribunale, il procedimento di interdizione si rivolge ai soggetti che abbiano le seguenti caratteristiche:

 

  • Infermità di mente (una patologia grave al punto di non consentire al soggetto di esprimere consapevolmente e liberamente una sua volontà).
  • Abitualità dell’infermità (una patologia irreversibile o incurabile).
  • Incapacità del soggetto a provvedere ai propri interessi economici e extrapatrimoniali.
  • Necessità di protezione adeguata.

 

Fase determinante del procedimento di interdizione è l’esame diretto dell’interdicendo da parte del giudice istruttore che può procedere facendosi assistere anche da un consulente tecnico (ad es.: un medico).

 

Al termine dell’esame il giudice può nominare un “tutore provvisorio” se ritiene necessario quando esista la necessità di dover compiere atti urgenti, in attesa di emettere il giudizio e consentendo all’interdicendo di essere legalmente rappresentato, tenendo in considerazione il fatto che a procedura completata qualora fosse confermata l’interdizione, tutti gli atti compiuti in prima persona dal soggetto interdetto successivamente la nomina del tutore provvisorio possono essere annullati.

 

Chi può richiedere il procedimento di Interdizione (soggetti che possono presentare l’istanza per richiedere l’interdizione):

  • Il soggetto interdicendo stesso;
  • Il coniuge;
  • La persona stabilmente convivente;
  • I parenti entro il quarto grado (padre, figlio, fratelli, nonni, nipoti bisnonno, pronipoti, zii);
  • Gli affini (i parenti del coniuge) entro il secondo grado;
  • Il pubblico ministero (un magistrato del tribunale).

 

La scelta del Tutore avviene a seguito della sentenza del Tribunale che determina l’interdizione, e può stabilire la nomina preferendo uno tra: il coniuge che non sia separato, il padre, la madre, un figlio maggiorenne o la persona designata con testamento dal genitore superstite, con il compito di rappresentare legalmente l’interdetto e di amministrare il suo patrimonio.

 

I doveri del Tutore e gli effetti dell’interdizione.

Il tutore può:

  • Compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione (cioè quegli atti che tendono unicamente a gestire un complesso patrimoniale senza intaccarne la consistenza) necessari alla vita quotidiana dell’interdetto;
  • Compiere gli atti di straordinaria amministrazione (ad esempio vendita o acquisto di beni immobili o di beni mobili di valore, accettazione di eredità ecc.) solo previa autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale, a seconda dei casi di cui agli artt. 412-413 del codice civile.
  • Il tutore deve, inoltre, tenere la contabilità della sua amministrazione e renderne conto annualmente al giudice tutelare.

 

Revoca dell’interdizione

La revoca può avvenire nel caso in cui venissero meno le cause che hanno portato il Tribunale a decretare la interdizione su istanza presentata dal coniuge, dal convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore, dal pubblico ministero.

Se il Tribunale, pur riconoscendo fondata l’istanza di revoca dell’interdizione, non fosse convinto che l’interdetto abbia riacquistato la piena capacità, può revocare l’interdizione e trasmettere gli atti al giudice tutelare perché apra una procedura di amministrazione di sostegno.

 

Cosa Preclude l’interdizione giudiziale:

  • il matrimonio,
  • il riconoscimento di figli nati fuori del matrimonio,
  • la possibilità di fare testamento.