Si tratta di una nomina del Tribunale che riguarda chi è parzialmente incapace in uno stato di infermità mentale non così grave da dover implicare la richiesta di interdizione.
Tra i soggetti inabilitabili possono esserci anche coloro che per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé stessi e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici, o i non vedenti, i non vedenti non udenti dalla nascita del tutto incapaci di provvedere a se stessi e ai propri interessi.
Gli inabilitati a differenza degli interdetti possono compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione autonomamente, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione devono assolutamente avvalersi del supporto del curatore oltre che dell’autorizzazione del giudice tutelare.
Il curatore non è rappresentante legale ma deve firmare gli atti di straordinaria amministrazione insieme al soggetto inabilitato previa autorizzazione del Giudice Tutelare, senza queste condizioni un atto straordinario privo della firma del curatore e l’autorizzazione del Giudice Tutelare è annullabile.
L’inabilitazione così come l’interdizione può essere richiesta da:
- Il coniuge
- I parenti entro il quarto grado
- Gli affini entro il secondo grado.
E’ necessaria l’assistenza del legale.
La richiesta di inabilitazione così come di interdizione può essere avanzata anche dal pubblico ministero.
Il procedimento si conclude con una sentenza, che può essere anche di rigetto.
IL CURATORE
Per l’inabilitato valgono le stesse considerazioni fatte per l’interdetto, per cui il curatore non si occupa solo dell’aspetto patrimoniale, che dovrà curare con oculatezza insieme all’inabilitato accompagnandolo nelle scelte più importanti della sua vita firmando con lui tutti gli atti di straordinaria amministrazione sotto il controllo del Giudice Tutelare.
Anche in questo caso, soprattutto quando curatore è un terzo, il controllo del Tribunale sul suo operato e sulla sua condotta è una garanzia.