Adozione del Maggiorenne

È una procedura in grado di permettere l’adozione di una persona maggiorenne da parte di una persona che superi di almeno 18 anni l’età dell’adottato e avere compiuto 35 anni, consentendo all’adottato di acquisire il diritto di anteporre il cognome dell’adottante al proprio e all’adottante di tramandare il proprio nome e il proprio patrimonio familiare.

 

L’adottato acquista uno status assimilabile a quello del figlio legittimo acquistando i diritti successori nei confronti dell’adottante ed il diritto agli alimenti.

Non esiste un limite massimo di età. Così, in teoria, un ottantenne potrebbe adottare validamente un sessantenne.

È possibile per l’adottante una pluralità di adozioni ma non è consentito essere adottati da più persone tranne il caso in cui gli adottanti siano coniugi.

L’adottato non perde i diritti e i doveri verso la famiglia di origine e l’adottante non acquisisce alcun rapporto civile con la famiglia dell’adottato salve le eccezioni previste dalla legge.

Diversamente, i figli dell’adottato assumono la stessa posizione giuridica dei discendenti del figlio legittimo (Cassazione 6 settembre 1978, n. 420).