Colui che è vittima di un reato è tutelato da un apposito istituto della procedura penale denominato “Costituzione di parte civile”.
Si tratta di un atto scritto che indipendentemente dalla gravità del danno subito consentirà al danneggiato di ottenere il dovuto risarcimento causato dal reato.
Tale atto deve essere necessariamente compilato da un difensore con particolari contenuti e modalità al fine di conferire alla vittima del reato particolari facoltà e diritti.
Con l’atto di costituzione di parte civile si determina l’inserzione di una richiesta risarcitoria di natura privatistica nel processo penale, andando ad aggiungere al processo una parte facoltativa (il processo penale, vede infatti come parti essenziali solo lo Stato, rappresentato dal Pubblico Ministero, e l’imputato).
Con la costituzione di parte civile, il danneggiato dal reato, oltre a richiedere di essere risarcito per il danno morale e patrimoniale subito, può essere partecipe al processo avvalendosi e portando elementi di prova, consulenze, memorie e presentando testi, avvalendosi dei servizi forniti dal proprio rappresentante legale.
Senza tale atto il danneggiato da un reato non potrà ottenere molte delle cose previste dal Codice e solo grazie all’assistenza di un legale incaricato potrà:
- Chiedere risarcimento per danni morali.
- Chiedere risarcimento per danni patrimoniali.
- Chiedere un risarcimento in sede penale.
- Potrà essere rappresentato nel processo penale da un difensore che ne curi i propri interessi.
- Potrà citare nel Processo Penale il responsabile civile (ad es. una compagnia assicurativa) obbligato per legge a risarcire i danni causati da altri.
- Potrà depositare una lista di suoi “testi”.
- Potrà attraverso il suo difensore controinterrogare i testimoni a difesa dell’imputato.