La separazione matrimoniale è una fase di sospensione del matrimonio durante la quale si sospendono gli effetti, in attesa di una eventuale riconciliazione o di un definitivo provvedimento di divorzio.
La separazione è quindi una situazione transitoria che però incide su quelli che sono i diritti e i doveri stabiliti dal matrimonio, moglie e marito mantengono i ruoli di coniugi ma vengono meno i doveri di coabitazione e di fedeltà insiti nel matrimonio, rimane però a carico dei due l’obbligo del mantenimento, dell’educazione e l’istruzione dei figli qualora ci fossero oltre l’obbligo di assistenza materiale nei confronti del coniuge economicamente più debole.
La separazione può essere:
- Di Fatto e non comporta l’intervento di un giudice per il sanzionamento.
- Legale e comporta l’intervento di un giudice (oppure si ricorre alla negoziazione assistita da avvocato o alla dichiarazione di fronte al Sindaco) e può essere giudiziale o consensuale.
La separazione matrimoniale, consensuale o giudiziale… Presso il nostro studio legale nel cuore di Torino sarai nelle mani di un consulente con una esperienza trentennale…
Separazione Consensuale
La separazione consensuale è lo strumento attraverso il quale marito e moglie, di comune accordo tra loro, decidono di separarsi.
Non è possibile ottenere la separazione consensuale in mancanza di un accordo tra i coniugi che riguardi ciascuna questione (diritti di visita e mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale, diritti sul patrimonio, mantenimento del coniuge debole).
Sino all’entrata in vigore del decreto legge n. 132/2014 (il 13 settembre 2014, convertito nella legge n. 162 del 10 novembre 2014), la separazione acquisiva efficacia solo attraverso un provvedimento di omologa del Tribunale (in sostanza il Tribunale si limita a controllare e dichiarare efficaci le condizioni concordate congiuntamente dai coniugi).
Con l’introduzione del citato decreto legge e della successiva legge di conversione n. 162/2014, che ha l’obiettivo di snellire il processo civile in queste materie, sono state introdotte due nuove procedure per addivenire non solo alla separazione consensuale, ma anche alla cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
La Separazione Giudiziale
La separazione giudiziale è un procedimento attraverso il quale uno solo dei coniugi o ciascuno di essi con proprio ricorso autonomo (in questo caso si hanno due iniziative distinte che verranno riunite) chiedono al Tribunale competente di pronunciare una sentenza di separazione che regoli i loro rapporti, essendo cessata la convivenza tra loro.
La separazione giudiziale si distingue da quella consensuale perché in quest’ultima i coniugi sono d’accordo sia nel richiedere al Tribunale la separazione, sia su come regolare i loro rapporti circa l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa coniugale e le questioni economiche e patrimoniali.
La separazione giudiziale è il procedimento promosso da uno dei coniugi in contrasto con l’altro con il quale si ottiene una sentenza di separazione e si verifica quando si realizzano dei fatti, anche indipendenti dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, tali da rendere intollerabile la convivenza o da recare pregiudizio all’educazione dei figli.